Gli Incoterms sono regole di spedizione e consegna sviluppate dalla Camera di Commercio Internazionale (ICC) allo scopo di definire e chiarire obblighi, costi e rischi di acquirenti e venditori nelle transazioni commerciali internazionali. Questi termini forniscono una serie di regole internazionali utilizzate per interpretare i termini commerciali più comunemente usati nel commercio estero e definire come vengono suddivisi i costi e i rischi durante il trasporto. Essi definiscono il punto di consegna e identificano dove avviene il trasferimento del rischio, ma non riguardano l’effettivo trasferimento di proprietà.

Gli Iscoterms vengono aggiornati regolarmente per riflettere i cambiamenti nel commercio internazionale avvenuti negli ultimi dieci anni. Gli Incoterms riportati su questa pagina riflettono i termini aggiornati nel 2020 (ICC publication 723E). Consultali spesso per non perderti aggiornamenti e dettagli.

I termini sono distinti in 4 gruppi

E – Spedizione/Gruppo di partenza
F – Gruppo di trasporto principale non pagato
C – Gruppo di trasporto principale pagato
D – Consegna/Arrivo

Qualsiasi modalità di trasporto

EXW / Ex Works (luogo convenuto)

Il venditore mette a disposizione la merce presso la sua sede. L’acquirente è responsabile di tutte le spese. Questo termine commerciale pone la responsabilità più significativa sull’acquirente e gli obblighi minimi sul venditore. Il termine Ex Works viene spesso utilizzato quando si effettua una quotazione iniziale per la vendita di merci senza costi inclusi. EXW significa che un venditore ha la merce pronta per il ritiro presso la sua sede alla data concordata, senza alcun obbligo di carico della merce sul veicolo di raccolta. L’acquirente paga tutti i costi di trasporto e si assume i rischi per il trasporto della merce a destinazione.

FCA / Trasportatore (luogo convenuto)

Il venditore consegna la merce al corriere o ad un’altra persona nominata dall’acquirente presso la sede del venditore o in un altro luogo designato. Il venditore è responsabile del caricamento della merce sul mezzo di trasporto predisposto dall’acquirente. Nei recenti Incoterms 2020, è stata inclusa un’opzione per le parti di accettare di emettere una polizza di carico a bordo al venditore per le merci spedite da FCA. Il venditore è responsabile delle formalità di sdoganamento all’esportazione e il rischio viene trasferito al momento della consegna.

Questa regola può essere utilizzata indipendentemente dal modo di trasporto e può essere utilizzata anche quando viene impiegato più di un modo di trasporto.

CPT / Trasporto pagato fino a (luogo di destinazione convenuto)

Il venditore paga le spese di trasporto necessarie per consegnare la merce al vettore o ad un altro luogo di destinazione designato dal venditore, entro la data concordata. Il rischio passa quando la merce viene consegnata al primo vettore. Il venditore è responsabile delle formalità di pulizia all’esportazione.

Questa regola può essere utilizzata indipendentemente dal modo di trasporto e può essere utilizzata anche quando viene utilizzato più di un modo di trasporto.

CIP / Trasporto e assicurazione pagati fino a (luogo di destinazione convenuto)

Il venditore paga i costi di trasporto e di assicurazione necessari per consegnare la merce al vettore o ad un altro luogo di destinazione designato dal venditore, entro la data concordata. Il rischio passa quando la merce viene consegnata al primo vettore. Il venditore è responsabile delle formalità di sdoganamento all’esportazione.

Un livello più elevato di copertura assicurativa per le merci spedite CIP è ora richiesto per rispettare la clausola A delle clausole del carico dell’Istituto.

Questa regola può essere utilizzata indipendentemente dal modo di trasporto e può essere utilizzata anche quando viene utilizzato più di un modo di trasporto.

DAP / Trasporto e assicurazione pagati fino a (luogo di destinazione convenuto)

Il venditore consegna quando la merce arriva sul mezzo di trasporto, pronta per lo scarico nel luogo di destinazione convenuto. Il venditore si assume tutti i rischi consegnando la merce nel luogo convenuto. Il venditore è obbligato a consegnare la merce a una destinazione convenuta, oltre il terminal. Il venditore è responsabile delle formalità di sdoganamento all’esportazione.
Questa regola può essere utilizzata indipendentemente dal metodo di trasporto e può essere utilizzata anche quando viene impiegato più di un metodo di trasporto.

DPU / Delivered at Place Unloaded (luogo di destinazione convenuto)

Il venditore consegna la merce all’acquirente scaricata alla destinazione convenuta. Il rischio viene trasferito una volta scaricata la merce. L’Iscoterm DPU è l’unico che richiede al venditore di consegnare la merce scaricata alla destinazione designata. Il venditore è responsabile delle formalità di sdoganamento all’esportazione.
Questo termine sostituisce DAT (Delivered at Terminal) nella versione ICC Incoterms 2020.
Questa regola può essere utilizzata indipendentemente dal metodo di trasporto e può essere utilizzata anche quando viene impiegato più di un metodo di trasporto.

DDP / Delivered, Duty Paid (luogo di destinazione convenuto)

Il venditore consegna la merce e si fa carico di tutti i costi e rischi connessi quando la merce viene messa a disposizione dell’acquirente, sdoganata all’importazione sul mezzo di trasporto in arrivo pronto per lo scarico nel luogo di destinazione convenuto. Il venditore deve sdoganare la merce non solo per l’esportazione ma anche per l’importazione, pagare eventuali dazi sia per l’esportazione che per l’importazione e per espletare tutte le formalità doganali.
Se un venditore non può ottenere lo sdoganamento all’importazione e pagare i dazi nel paese importatore per conto dell’acquirente, dovrebbe essere considerato un Incoterms diverso come DAP o DPU.
Questa regola può essere utilizzata indipendentemente dal metodo di trasporto prescelto e può essere utilizzata anche quando viene impiegato più di un metodo di trasporto.

Trasporto marittimo e per vie navigabili interne

FAS / Franco lungo la nave (porto di carico denominato)

Il venditore esegue la consegna quando le merci sono collocate a fianco della nave (su una banchina o una chiatta) designata dall’acquirente nel porto convenuto. Il venditore deve sdoganare la merce per l’esportazione. Il trasferimento del rischio passa quando le merci si trovano a fianco della nave nel porto convenuto. Questa regola deve essere utilizzata solo per il trasporto marittimo o per vie navigabili interne.

FOB / Franco a bordo (porto di carico denominato)

Il venditore è tenuto a consegnare la merce a bordo della nave designata dall’acquirente, nel luogo e ora designati, oppure procurarsi la merce già così consegnata. Il venditore è tenuto a sostenere i costi relativi all’imbarco della merce a bordo della nave e allo sdoganamento della merce per l’esportazione. Il trasferimento del rischio avviene quando le merci si trovano a bordo della nave designata dall’acquirente nel porto convenuto.

Questa regola deve essere utilizzata solo per il trasporto marittimo o per vie navigabili interne.

Costo e trasporto CFR (porto di destinazione convenuto)

Il venditore esegue la consegna quando la merce viene caricata a bordo della nave o si procura la merce già così consegnata. Il rischio di perdita o danneggiamento delle merci passa quando le merci sono a bordo della nave. Il venditore deve sostenere le spese di trasporto e nolo necessarie per portare la merce al porto di destinazione convenuto. Non vi è alcun obbligo di fornire un’assicurazione ai sensi di questo Iscoterm.

Questa regola deve essere utilizzata solo per il trasporto marittimo o per vie navigabili interne.

Costo CIF, assicurazione e trasporto (porto di destinazione convenuto)

Il venditore esegue la consegna quando la merce viene caricata a bordo della nave o si procura la merce già così consegnata. Il rischio passa quando le merci sono a bordo della nave. Il venditore deve sostenere le spese di trasporto e nolo necessarie per portare la merce al porto di destinazione convenuto. Il venditore deve fornire un’assicurazione minima ai sensi delle clausole dell’Istituto C.

Questa regola deve essere utilizzata solo per il trasporto marittimo o per vie navigabili interne.